Beneficiari

I beneficiari sono gli iscritti al Fondo certificati come non autosufficienti.

Criteri per l’accertamento della condizione di non autosufficienza

Per condizione di non autosufficienza si intende la condizione, accertata dalla competente struttura dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che dà diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla Legge provinciale n. 7/1998 o ad analoga prestazione* concessa per l’assistenza personale continua.

Ai fini dell’attivazione della copertura, la data di accertamento della condizione di non autosufficienza deve essere successiva al 01/01/2023.

Analogamente a quanto adottato per la garanzia “Gravi malattie”, eventuali deroghe rispetto alla data di decorrenza sopra menzionata, ad esempio per iscritti la cui patologia sia stata accertata in periodi immediatamente precedenti, potranno essere accordate dal Fondo a seguito di valutazione del consulente tecnico-sanitario.

* Per analoga prestazione concessa dal 2020 per l’assistenza personale continua si intendono:

  • gli assegni per l’assistenza personale continuativa di cui al D.P.r. n. 1124/1965;
  • le indennità concesse agli invalidi di guerra e superstiti ai sensi del D.P.r. n. 915 del 1978;
  • indennità di assistenza e di accompagnamento a favore di soggetti affetti da infermità per cause di servizio di cui al D.P.r. n. 1092 del 1973 e alla Legge n. 9 del 1980

Prestazioni

Le due garanzie di seguito descritte sono alternative, l’erogazione dell’una esclude l’altra.

Prestazioni rivolte ad iscritti non autosufficienti assistiti a domicilio

Copertura base

Criteri di attribuzione del supporto economico

È prevista l’erogazione di una rendita monetaria pari a € 7.200/annui.

Si tratta di una rendita vita natural durante, erogata cioè per tutta la durata della vita dell’iscritto.

Modalità di calcolo

Il diritto alla rendita decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di accertamento della non autosufficienza. Conseguentemente, la rendita monetaria per il primo anno viene calcolata in base al numero di mesi per i quali si ha diritto alla copertura.

Esempio: se la condizione di non autosufficienza viene accertata il 10/03/2023 la data di decorrenza del diritto alla rendita sarà il 01/04/2023. Per il primo anno la rendita verrà erogata per 9 mesi, per un totale di euro 5.400 €. I successivi anni la rendita sarà di euro 7.200/anno.

Copertura Plus

Criteri di attribuzione del supporto economico

La rendita monetaria prevista al punto 10.1.1 è aumentata di euro 1.200/anno (per un totale complessivo annuo di euro 8.400/anno) qualora l’iscritto attesti il sostenimento di spese di assistenza sociosanitarie o altre spese direttamente connesse alla condizione di NA pari a minino euro 2.400/anno.

Le spese che concorrono al raggiungimento dei 2.400 euro, regolarmente comprovate dai documenti di spesa, sono elencate nel seguito:

  • Spese per prestazioni sanitarie (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, assistenza infermieristica, fisioterapia) *

*Le prestazioni in questione devono essere erogate da personale medico o personale sanitario riconosciuto dalla vigente legislazione si intende: infermiere professionale, fisioterapista, terapista occupazionale, terapista della riabilitazione, o titolari di diplomi equipollenti– D.M. 27 luglio 2000 – GU n. 190 del 16/08/2000.

  • Spese per badanti e altre prestazioni di assistenza personale
  • Spese per adeguamento domestico, dovendosi intendere con esse le spese di adeguamento dell’abitazione funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche

Modalità di calcolo

La rendita viene calcolata come descritto per la copertura base (punto A.10.1.1).

Esempio: se la condizione di non autosufficienza viene accertata il 10/03/2023 la data di decorrenza del diritto alla rendita sarà il 01/04/2023. In presenza di spese coerenti per almeno euro 2.400, per il primo anno la rendita verrà erogata per 9 mesi, per un totale di euro 6.300 €. I successivi anni la rendita sarà di euro 8.400/anno (sempre in presenza di spese annue per un minimo di euro 2.400)

Prestazioni rivolte ad iscritti non autosufficienti ricoverati in RSA

È previsto il rimborso del costo sostenuto dal paziente per le prestazioni sociosanitarie fruite presso la RSA.

Si tratta della cosiddetta quota privata, ossia la compartecipazione del cittadino ai costi della RSA per la parte non coperta direttamente dal sistema sanitario pubblico. Il rimborso non comprende la quota a carico del paziente inerente alla cd. “differenza alberghiera”.

Criteri di rimborso

Il massimale di rimborso annuo è pari a € 5.840/annuo.

Modalità di calcolo del rimborso

Il diritto alla prestazione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricovero presso la RSA. Conseguentemente, il rimborso spettante per il primo anno viene calcolato in base al numero di mesi per i quali si ha diritto alla copertura.

Esempio: il ricovero presso la RSA avviene in data 10/03/2023, la data di decorrenza del diritto alla prestazione sarà il 01/04/2023. Per il primo anno i mesi utili per il calcolo della prestazione sono 9, quindi il valore massimo prestazione sarà di euro 4.380. Per gli anni successivi il valore potrà arrivare fino a euro 5.840/anno.

Norme e scadenze per la presentazione delle richieste

  • Il termine massimo entro cui il Fondo riconosce come ammissibile la richiesta è di 15 mesi a far data dall’attestazione della condizione di non autosufficienza da parte della competente struttura dell’APSS. Trascorso questo termine il diritto all’ottenimento della prestazione viene meno.
  • È prevista una “finestra” temporale all’interno della quale presentare la richiesta:

 

Data di certificazione NA Richiesta attivazione copertura
01.01.2023 – 31.12.2023 03.01.2024 – 08.03.2024

 

Rimandiamo alla mini-guida, che costituirà parte integrante del Piano Sanitario, per l’illustrazione degli esempi pratici

Norme finali

  • Il progetto di copertura per la non autosufficienza è un progetto sperimentale di durata quinquennale, dall’annualità 2020 all’annualità 2024 compresa. Le norme di rimborso potranno essere riviste a partire dall’annualità 2025, sulla base dei risultati del monitoraggio che il Fondo condurrà. Tali eventuali revisioni potranno riguardare i nuovi casi di non autosufficienza a partire dal 2025, mentre non riguarderanno i diritti alle rendite e/o ai rimborsi maturati fino al 31/12/2024, fatta salva la clausola di salvaguardia prevista all’art. 10.5 del Regolamento del Fondo e che prescrive che il Fondo provveda a garantire le proprie obbligazioni verso gli iscritti fino a concorrenza delle proprie disponibilità.
  • Si ricorda che, in coerenza con quanto disposto dal Piano sanitario rivolto ai familiari per il periodo 2018-2020, la garanzia per la non autosufficienza è limitata ai familiari (coniuge e figli) maggiorenni.