Garanzia valida per acquisti di lenti dal 1° giugno 2023

Le prestazioni

Sono ammissibili al rimborso del Fondo le spese per l’acquisto di lenti correttive (lenti per occhiali o lenti a contatto) conseguenti alla modifica del visus, ovvero un miglioramento o peggioramento della vista rispetto ad una precedente misurazione della vista stessa

Somme rimborsate

  • 50% al max delle spese sostenute
  • Massimale rimborso ottenibile per il 2023/2024: 100 € (vedi le FAQ)

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

    • Le spese saranno rimborsate esclusivamente in presenza di prescrizione. La spesa sarà considerata ammissibile in presenza di:
      – prescrizione redatta dal medico oculista indicante la modifica del visus o la patologia a carico della vista
      oppure
      – prescrizione redatta dall’ottico/optometrista indicante la modifica del visus, corredata da relativa fattura/documentazione di spesa (per prestazione esente IVA ex art. 10) emessa dal professionista attestante lo svolgimento dell’esame della vista.

    Scarica qui la mini guida per le lenti correttive

    Saranno considerate ammissibili a rimborso le prescrizioni datate fino a 12 mesi prima del sostenimento della spesa.

        • Il contributo per l’acquisto di lenti correttive – ove previsto dal Piano Sanitario del Fondo degli anni successivi a quello in corso – potrà essere nuovamente richiesto dall’iscritto a distanza di 36 mesi dalla data della precedente richiesta di rimborso.
        • La richiesta di contributo per lenti per occhiali non è sovrapponibile a quella per lenti a contatto.
        • In caso di richiesta di lenti per occhiali, il Fondo rimborsa un unico paio di lenti esclusa la montatura dell’occhiale.
        • In caso di richiesta di lenti a contatto, l’iscritto può presentare più richieste in corso d’anno fino ad esaurimento del massimale.

     

     

    Lenti correttive per malattie degenerative del visus
    In deroga a quanto sopra, il rimborso è riconosciuto per un paio di occhiali (o per l’acquisto di lenti a contatto) per ogni anno solare nel caso di nuove lenti correttive della vista conseguenti a malattie progressive e degenerative gravi della vista (esempio: glaucoma, cheratocono) attestate da referto/prescrizione del medico oculista.